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Caccia

La caccia costituì per centinaia di millenni la base dell'alimentazione umana insieme all'Economia di raccolta, peraltro più importante. Le prove più antiche della presenza di cacciatori sul territorio sviz. - presso Coira, nelle regioni del Säntis, dei Churfirsten e del Rigi, nel Simmental e nel Giura - risalgono a ca. 200'000 anni fa.

Dal Paleolitico alla legge federale del 1875

Uno dei 105 medaglioni del rosone della cattedrale di Losanna. Vetrate realizzate tra il 1205 e il 1232 (Fotografia Claude Bornand).
Uno dei 105 medaglioni del rosone della cattedrale di Losanna. Vetrate realizzate tra il 1205 e il 1232 (Fotografia Claude Bornand). […]

Se nel Paleolitico si cacciavano spec. mammut e rinoceronti lanosi, più tardi le prede principali dovettero essere renne, bisonti, cavalli selvaggi, cervi e cinghiali. L'orso, lo stambecco, il camoscio, la marmotta e la pernice bianca si ritirarono nella ristretta fascia alpina con l'arretramento dei ghiacciai (Fauna). La selvaggina era catturata per lo più in trappole a buca o abbattuta con Armi (lancia, clava, fionda), presumibilmente nel quadro di battute di caccia o cacce forzate. La caccia perse importanza con lo sviluppo della campicoltura e dell'allevamento nel Neolitico; da allora, oltre a integrare l'economia produttiva, servì a proteggere dagli animali selvatici quelli domestici, le piante coltivate e le persone.

In epoca protostorica vigeva il principio giur., indipendente perfino dalla successiva proprietà fondiaria, della libertà di cattura; tale diritto sopravvisse nell'odierno territorio sviz. alla colonizzazione elveto-celtica, a quella romana e poi a quelle alemanna, burgunda e longobarda. Sotto la dominazione merovingia e soprattutto sotto Carlomagno, anche in Svizzera la caccia libera subì restrizioni sempre più importanti; i re franchi si assicurarono diritti di dissodamento e di caccia in vaste parti del regno "sfruttando" Boschi privi di proprietari. Su interi territori, inoltre, fu imposto il banno venatorio, riservandovi così al signore la caccia a determinate specie selvatiche. Nel basso e tardo ME, nel quadro del processo di feudalizzazione, i diritti di caccia passarono gradualmente, come la maggior parte delle altre Regalie, dai re ad autorità gerarchicamente inferiori. Nelle zone a regime monarchico (nobiltà, signori feudali, capitoli, conventi) e oligarchico (città con immediatezza imperiale come Zurigo, Berna o Soletta) la caccia restò un privilegio signorile, mentre nei cant. rurali e in alcune regioni di montagna si conservò la caccia libera. Tuttavia, alcune vertenze si produssero anche in quelle zone: l'abbazia di Einsiedeln, ad esempio, in un compromesso arbitrale svoltosi nel 1311, durante le dispute sulla Marca, rivendicò per sé, contro gli ab. di Svitto, il diritto di cacciare e falconare nel Wägital. In territorio grigionese erano soggetti a banno cervi e cinghiali, nell'Alta Engadina e nel Rheinwald i camosci, in Prettigovia gli stambecchi. Con l'unione delle Tre Leghe, gli articoli di Ilanz del 1526 introdussero la caccia libera per la pop., anche se i diritti di banno sugli animali selvatici furono ancora per un certo periodo venduti (diversamente da quelli del vescovo di Coira, che vennero donati), prima di venire riacquistati dai com. giurisdizionali.

Il diritto di caccia è menz. piuttosto raramente nei documenti giur. conservati; una carta del 1242 attesta come il diritto di caccia sui Sefinen (nella valle di Lauterbrunnen) appartenesse unicamente alla prepositura di Interlaken. Intorno al 1400 i cant. conf. ottennero, assieme all'alta e alla bassa giustizia, anche i diritti di caccia alta e bassa nelle regioni corrispondenti: Berna, ad esempio, nelle terre a sinistra dell'Aar li acquisì dal conte von Nidau (1388), in quelle a destra dai von Kyburg (1406). Nel 1425 Zurigo rivendicò il banno venatorio nel territorio ad essa soggetto; l'autorizzazione alla pratica della caccia alta venne riservata esclusivamente ai cittadini.

Nobili a caccia. Dipinto murale su una vecchia locanda vallesana a Vaas (Lens) della fine del XVI secolo (Fotografia Jean-Marc Biner).
Nobili a caccia. Dipinto murale su una vecchia locanda vallesana a Vaas (Lens) della fine del XVI secolo (Fotografia Jean-Marc Biner).

Il Codice di Manesse, del 1300 ca., fornisce elementi rivelatori sulla pratica della caccia nel tardo ME, presentando, accanto alle cacce a inseguimento di cervi, femmine di cinghiali, lepri e volpi, anche vari tipi di caccia a volatili, e in particolare la caccia con l'ausilio di falchi ammaestrati; l'allevamento del falcone è menz. anche nell'Oberland bernese già nel 1281. Dal XIII sec. la Balestra si diffuse progressivamente quale arma per la caccia sia alta sia bassa (lepri, volpi, certi uccelli); solo nel tardo XVII sec. fu sostituita dalle armi da fuoco. In Svizzera erano d'uso comune anche la spada e lo spiedo da caccia (venabulo).

Cacciatore che con maestria taglia a pezzi un cinghiale. Illustrazione tratta dal libro di famiglia dei signori von Eptingen, 1480 ca. (Päuli Pfirter-Stiftung, Pratteln).
Cacciatore che con maestria taglia a pezzi un cinghiale. Illustrazione tratta dal libro di famiglia dei signori von Eptingen, 1480 ca. (Päuli Pfirter-Stiftung, Pratteln).

Nel tardo ME e nei primi sec. dell'epoca moderna il settore fu regolamentato da un numero sempre crescente di ordinanze sulla caccia o sui cacciatori, decreti consiliari e mandati venatori; nei cant. rurali le disposizioni in materia si trovano soprattutto nelle raccolte di norme statutarie (a Glarona, per esempio, nell'Altes Landbuch del 1448). Le ordinanze fissavano periodi di caccia e di protezione, proibivano l'abbattimento e la cattura di certe specie o l'uso di armi e altri strumenti indesiderati, regolamentavano l'impiego di Cani, stabilivano premi di abbattimento e di cattura per la lotta agli animali dannosi come orsi, lupi o cinghiali. Per conservare il patrimonio venatorio, determinati monti o boschi venivano "banditi", cioè dichiarati soggetti a un divieto di caccia, totale o applicato solo a certe specie. Già nel 1511 venne creata una bandita di caccia nell'Untervaldo, mentre il Blattenberg (nell'Oberhasli) divenne "libero" nel 1533; la bandita del Kärpf o Freiberg ("monte libero", cioè vietato alla caccia), istituita dai Glaronesi nel 1548, è rimasta invariata fino a oggi.

La vigilanza sull'intero settore era in genere di competenza, fin dal XVII sec., di apposite Camere, ispettori (maestri cacciatori) e commissioni, che rilasciavano patenti e permessi di caccia, versavano premi per catture di predatori, sussidiavano reti per lupi, sorvegliavano il rispetto dei divieti, punivano i reati connessi e controllavano anche la vendita di cacciagione.

Un gruppo di cacciatori riuniti all'albergo Krone di Lichtensteig. Dipinto anonimo realizzato attorno al 1830 (Toggenburger Museum, Lichtensteig; fotografia A. & G. Zimmermann, Ginevra).
Un gruppo di cacciatori riuniti all'albergo Krone di Lichtensteig. Dipinto anonimo realizzato attorno al 1830 (Toggenburger Museum, Lichtensteig; fotografia A. & G. Zimmermann, Ginevra).

Con l'Elvetica finì l'epoca dei privilegi signorili anche in campo venatorio. Nel 1800 la caccia, dichiarata libera per tutti, era soggetta a un divieto solo fino al 15 settembre; le tasse sulle patenti venivano riscosse dalle municipalità. Una commissione fu incaricata di elaborare una legge unitaria sviz. sulla caccia; il progetto di legge, approvato dal Gran Consiglio della Repubblica, fu bocciato dal Senato. Con la Mediazione la sovranità sulla caccia venne attribuita ai cant., il che ebbe quale conseguenza la produzione, nella prima metà del XIX sec., di un numero enorme di leggi e ordinanze cant. Nel 1803 Argovia fu il primo cant. a introdurre il sistema della caccia in riserva. Anche quella prima legge (come tutte le successive leggi, sviz. e cant., sulla caccia) si atteneva al principio della regalia cant. in campo venatorio: la selvaggina non ha proprietari e sottostà alla sovranità statale, il diritto di caccia non è legato alla proprietà fondiaria.

La diminuzione del patrimonio faunistico rese evidente l'insufficienza delle leggi cant., mentre i concordati che furono stabiliti tra singoli cant. non ebbero risultati duraturi: era dunque indiscussa la necessità di emanare norme unitarie per l'intero territorio sviz. La base in tal senso fu offerta dall'art. 25 della Costituzione fed. del 1874, che autorizzò la Conf. a "emanare disposizioni legislative su l'esercizio della [...] caccia, nominatamente per la conservazione del grosso selvaggiume nelle montagne, non meno che per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura ed alla selvicoltura". La legge fed. sulla caccia e sulla protezione degli uccelli, basata appunto su tale art., fu emanata il 17.9.1875.

Dal 1875 a oggi

Quella prima legge fed. sulla caccia conteneva una serie di disposizioni che ebbero un influsso decisivo sull'evoluzione successiva del patrimonio faunistico e della caccia. Di particolare rilievo furono quelle sulla protezione delle specie, per l'epoca decisamente severe: la stagione venatoria per il "selvaggiume alto", prima molto lunga, venne ridotta a 14 giorni nel periodo fra il primo settembre e il 15 ottobre, e venne introdotto il divieto assoluto di abbattere le madri e i piccoli. Lo scopo di queste misure era quello di incrementare alcune specie selvatiche, del tutto scomparse nella Svizzera di fine XIX sec. (cervo nobile, stambecco) o sopravvissute in pochissimi esemplari (capriolo, camoscio). La tutela della selvaggina cacciabile non si basava sull'idea della protezione degli Animali (e infatti gli animali predatori locali - orso, lupo, lince, lontra comune, aquila, avvoltoio barbuto - continuavano a essere cacciati e sterminati), ma era finalizzata unicamente alla conservazione degli effettivi, non da ultimo per motivi economici (tasse sulle patenti, canoni d'affitto).

Di portata altrettanto vasta fu la creazione di un importante numero di bandite fed. nelle Alpi, talvolta estese anche oltre 100 km2, in cui tutta la selvaggina (predatori esclusi) era rigorosamente protetta; queste regioni vennero affidate alla vigilanza di guardacaccia (dapprima a tempo parziale, poi a tempo pieno), incaricati soprattutto di contrastare il bracconaggio.

La forte restrizione della stagione venatoria, la protezione delle madri e dei piccoli, la delimitazione di ampie zone protette e l'introduzione della vigilanza statale furono i presupposti giur. che consentirono in Svizzera, negli ultimi 100 anni, uno sviluppo straordinario di caprioli, camosci, cervi e stambecchi, particolarmente intenso nelle bandite e tanto forte da coinvolgere in misura crescente anche zone esterne a quelle protette. La presenza nel Paese, alla fine del XX sec., di 150'000 caprioli, oltre 100'000 camosci, 30-40'000 cervi e 16'000 stambecchi è dovuta, peraltro, anche all'azione di protezione dei boschi, habitat principale della selvaggina. Nel 1876 fu emanata la legge fed. sulla polizia delle foreste (Leggi forestali); nel corso del XX sec., grazie soprattutto a rimboschimenti, si è avuto un aumento massiccio della superficie boschiva.

Sul finire del XIX sec. e nella prima metà del XX i cacciatori sviz. si organizzarono in quattro ass.: quelli attivi in riserve nell'Allgemeiner Schweizerischer Jagdschutz-Verband (ASJV), quelli patentati della Svizzera ted. e della Svizzera franc. risp. nello Schweizerischer Patentjäger- und Wildschutzverband (SPW) e nella Diana Suisse, i ticinesi nella Federazione dei cacciatori ticinesi (FCTI). Nel 1985 queste ass. si sono riunite nella Federazione delle ass. sviz. di caccia (FACS/CHJV). Con l'eccezione del cant. Argovia, verso il 1875 tutti i cant. sviz. conoscevano il sistema della caccia a patente, in base al quale chiunque possieda requisiti minimi (buona reputazione, diritti civili, solvenza fiscale) può ottenere un'apposita patente e quindi cacciare nell'intero cant.; nel sistema della caccia in riserva, invece, zone ben determinate di 500-1000 ettari erano e sono affittate a una determinata soc. venatoria, che può cacciarvi in via esclusiva. Il primo sistema era detto "caccia dei poveri", il secondo "caccia dei signori"; il passaggio dal primo al secondo nei cant. Sciaffusa (1915, ma con revoca parziale nel 1921), Zurigo (1929), Turgovia (1930), Soletta (1933), Lucerna (1941), San Gallo (1950), Basilea Campagna e Basilea Città fu in qualche caso accompagnato da accese dispute politiche. Negli altri cant. si è conservato il sistema a patente, con l'eccezione di Ginevra, dove la caccia è esercitata da appositi controllori statali.

Mentre la revisione parziale della legge sulla caccia nel 1925 servì soprattutto a migliorare quanto già avviato nel 1875, modifiche sostanziali furono introdotte nel 1962 in seguito all'aumento dei danni causati dalla selvaggina e alla diminuzione di varie specie selvatiche. Pur conservando il principio di aumentare l'effettivo di caprioli, camosci, cervi e stambecchi, si introdussero disposizioni per impedire e indennizzare i danni da selvaggina; chiamando in causa anche il concetto di protezione della Natura, si decise di proteggere la lince, l'orso, il castoro, la lontra comune, il gallo cedrone, l'aquila e il francolino di monte.

La revisione totale del 1986 portò alla nuova legge fed. sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP), che indicava quale primo scopo quello di "conservare la diversità delle specie". Venne invece abbandonata l'esigenza di aumentare gli effettivi delle quattro specie ungulate più diffuse, che andavano cacciate e tenute sotto controllo secondo il principio dell'utilizzo durevole; si cercò, inoltre, di ridurre a un livello accettabile i danni prodotti dalla selvaggina e di proteggere le specie animali minacciate. Nel quadro della ripartizione dei compiti, la Conf. doveva occuparsi soprattutto di questioni relative alla protezione della fauna, mentre la regolamentazione della caccia era di competenza dei cant.

Negli ultimi decenni del XX sec. le critiche degli ambienti animalisti alla caccia si sono acuite. Nei due cant. di Ginevra e Vaud sono state lanciate negli anni '70 iniziative per la sua abolizione, accolte nel primo caso (1974) e respinte nel secondo (1977); nel Ticino un'iniziativa popolare per abolire la caccia bassa è stata posta in votazione, senza successo, nel 1992. Anche a conseguenza di queste tendenze antivenatorie, la legittimazione della caccia è mutata: oggi i cacciatori, come sottolineano ass. e amministrazioni incaricate di regolare il settore, sono al servizio dell'ecosistema, regolando le pop. di animali selvatici e quindi contribuendo a mantenere la biodiversità. La controversia sulla diffusione della lince, tuttavia, indica come l'alleanza fra caccia ed ecologia può tornare nuovamente a incrinarsi.

Riferimenti bibliografici

  • Museo sviz. della selvaggina e della caccia presso castello di Landshut (con biblioteca)
  • Die Jagd im Kanton Solothurn, 1883
  • M. Kaegi, Das schweizerische Jagdrecht, 1911
  • W. Merz, Zur Geschichte der Jagd im Aargau, 1925
  • L. Blanc, Le régime de la chasse dans le canton de Fribourg, 1930
  • W. Hämmerli, Das Zürcherische Jagdrecht, 1940
  • K. Lindner, Die Jagd im frühen Mittelalter, 1940
  • AA. VV., Die Jagd in der Schweiz, 1952
  • A. Lutz, Die Zürcher Jagd, 1963
  • P. Ott, Zur Sprache der Jäger in der deutschen Schweiz, 1970
  • G. Bianconi, Roccoli del Ticino, 1976
  • Die Jagd in Graubünden vom Mittelalter bis 1913, cat. mostra Coira, 1989
  • Y. Lenggenhager, La législation neuchâteloise sur la chasse du Moyen Age à la loi de 1863, mem. lic. Neuchâtel, 1992
  • P. Salvadori, La chasse sous l'Ancien Régime, 1996
  • A. Scheurer, Animaux sauvages et chasseurs du Valais, 2000
  • Voc. dei dialetti della Svizzera it., 4, 2000, 236-242 (voce cascia)
Link

Suggerimento di citazione

Kurt Müller; Hans-Jörg Blankenhorn: "Caccia", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 28.01.2008(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/013942/2008-01-28/, consultato il 29.03.2024.